IL PRETORE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento civile in primo grado n. 741/1995 r.g., avente ad oggetto sequestro giudiziario anteriore alla causa, riservata all'udienza del 10 aprile 1995, promosso da Quarta Maria Grazia, Quarta Alessandra, Quarta Stefano e Quarta Salvatore, ricorrenti, rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso dall'avv. Valerio Caramuscio, contro Quarta Ottavio, resistente, rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione dall'avv. Vito Lucarelli. F A T T O Con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo 1995 Quarta Maria Grazia, Quarta Alessandra, Quarta Stefano, Quarta Salvatore esponevano: 1) che la nonna degli esponenti Manca Antonia aveva consegnato verso la fine del 1992 al proprio figlio e zio degli istanti Quarta Ottavio la somma di L. 5.000.000 affinche' provvedesse a depositare detta somma presso l'ufficio postale di Villa Convento dividendo detto importo in cinque parti uguali in favore dei cinque nipoti figli del defunto Quarta Carmelo; 2) che dopo il decesso della nonna Manca Antonia avevano richiesto a Quarta Antonio le somme loro spettanti ma senza esito e successivamente avevano appreso dal direttore dell'ufficio postale di Lecce che erano stati accesi i seguenti buoni postali fruttiferi: serie AD n. 55 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Maria Grazia; serie AD n. 56 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Alessandra; serie AD n. 58 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Stefano; serie AD n. 59 di L. 1.000.000 emesso il 6 ottobre 1992 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Salvatore; 3) che avevano invitato Quarta Ottavio che era in possesso dei predetti buoni postali a rendere le somme loro spettanti, ma senza esito. Con decreto emesso inaudita altera parte il 30 marzo 1995 questo pretore autorizzava il sequestro giudiziario dei titoli di cui al ricorso che veniva eseguito dall'ufficiale giudiziario il quale li affidava per la custodia al cancelliere della pretura circondariale di Lecce. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva Quarta Ottavio e deduceva che i titoli in questione erano stati formati con denaro di sua esclusiva spettanza e non con denaro della propria madre Manca Antonia e che comunque non sussistevano i presupposti per concedere il sequestro del quale chiedeva la revoca. D I R I T T O In sede di conferma o revoca del proprio decreto emesso in data 8 aprile 1995 questo pretore rileva, ad un esame piu' approfondito della questione, che dovrebbe disporne la revoca, posto che l'art. 175, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 dispone che i buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale. Si e' affermato in dottrina che i predetti titoli del debito pubblico "sono intesi a promuovere ed incrementare l'afflusso dei risparmi allo Stato, in modo da costituire un debito a lungo termine, senza che tuttavia esso presenti gli inconvenienti di tale categoria per i creditori i quali, in qualunque momento ne avessero necessita', possono riscuotere subito l'intero importo del loro capitale e degli interessi senza formalita' alcuna". Detta norma, che con la sua generale dizione si riferisce sia al sequestro giudiziario che a quello conservativo, e' dettata evidentemente per favorire e tutelare il finanziamento a lungo termine dello Stato. Il divieto di richiedere la misura cautelare in esame, nel caso di specie, sembra incidere, sul principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione) e soprattutto sulla possibilita' di agire in giudizio (art. 24 della Costituzione), senza che possano essere menomate le esigenze pubblicistiche di costituzione e di tutela dell'afflusso di risparmio presso lo Stato. Infatti, nel caso di specie, il sequestro non e' stato chiesto da terzi nei confronti dei cointestatari, ma da uno degli intestatari con pari facolta' di riscossione nei confronti dell'altro. Proprio perche' entrambi gli intestatari hanno la piu' ampia facolta' di riscossione dei buoni in ogni momento, sembra illogica e irragionevole la negazione della (minore) possibilita' di chiedere il sequestro giudiziario a tutela delle proprie ragioni da far valere nel successivo giudizio contro l'altro intestatario. Poiche' la problematica in esame appare rilevante nel presente procedimento, questo pretore ritiene di sollevare d'ufficio la relativa questione.