IL PRETORE
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nel  procedimento  civile  in
 primo grado n. 741/1995 r.g., avente ad oggetto sequestro giudiziario
 anteriore  alla  causa,  riservata  all'udienza  del  10 aprile 1995,
 promosso da Quarta Maria Grazia, Quarta Alessandra, Quarta Stefano  e
 Quarta  Salvatore,  ricorrenti,  rappresentati e difesi per mandato a
 margine del  ricorso  dall'avv.  Valerio  Caramuscio,  contro  Quarta
 Ottavio,  resistente,  rappresentato  e  difeso per mandato a margine
 della comparsa di costituzione dall'avv. Vito Lucarelli.
                               F A T T O
    Con ricorso depositato in cancelleria  il  29  marzo  1995  Quarta
 Maria  Grazia,  Quarta  Alessandra,  Quarta Stefano, Quarta Salvatore
 esponevano:
      1) che la nonna degli esponenti Manca Antonia  aveva  consegnato
 verso  la  fine del 1992 al proprio figlio e zio degli istanti Quarta
 Ottavio la somma di L. 5.000.000 affinche' provvedesse  a  depositare
 detta  somma  presso  l'ufficio  postale  di Villa Convento dividendo
 detto importo in cinque parti uguali  in  favore  dei  cinque  nipoti
 figli del defunto Quarta Carmelo;
      2)  che  dopo  il  decesso  della  nonna  Manca  Antonia avevano
 richiesto a Quarta Antonio le somme loro spettanti ma senza  esito  e
 successivamente avevano appreso dal direttore dell'ufficio postale di
 Lecce che erano stati accesi i seguenti buoni postali fruttiferi:
       serie  AD  n.  55  di  L.  1.000.000  emesso  il 6 ottobre 1992
 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Maria Grazia;
       serie AD n. 56  di  L.  1.000.000  emesso  il  6  ottobre  1992
 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Alessandra;
       serie  AD  n.  58  di  L.  1.000.000  emesso  il 6 ottobre 1992
 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Stefano;
       serie  AD  n.  59  di  L.  1.000.000  emesso  il 6 ottobre 1992
 intestato a Quarta Ottavio e Quarta Salvatore;
      3) che avevano invitato Quarta Ottavio che era in  possesso  dei
 predetti  buoni  postali  a rendere le somme loro spettanti, ma senza
 esito.
    Con decreto emesso inaudita altera parte il 30 marzo  1995  questo
 pretore  autorizzava  il  sequestro  giudiziario dei titoli di cui al
 ricorso che veniva eseguito dall'ufficiale giudiziario  il  quale  li
 affidava  per  la custodia al cancelliere della pretura circondariale
 di Lecce.
    All'udienza fissata per la comparizione delle parti si  costituiva
 Quarta  Ottavio  e  deduceva  che  i  titoli in questione erano stati
 formati con denaro di sua esclusiva spettanza e non con denaro  della
 propria  madre  Manca  Antonia  e  che  comunque  non  sussistevano i
 presupposti per concedere il sequestro del quale chiedeva la revoca.
                             D I R I T T O
    In sede di conferma o revoca del proprio decreto emesso in data  8
 aprile  1995  questo  pretore  rileva,  ad un esame piu' approfondito
 della questione, che dovrebbe disporne la revoca,  posto  che  l'art.
 175, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 dispone che i buoni
 postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che
 per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale.
    Si  e'  affermato  in  dottrina  che  i predetti titoli del debito
 pubblico "sono intesi a promuovere  ed  incrementare  l'afflusso  dei
 risparmi allo Stato, in modo da costituire un debito a lungo termine,
 senza  che tuttavia esso presenti gli inconvenienti di tale categoria
 per i creditori i quali, in qualunque momento ne avessero necessita',
 possono riscuotere subito l'intero importo del loro capitale e  degli
 interessi senza formalita' alcuna".
    Detta  norma,  che con la sua generale dizione si riferisce sia al
 sequestro  giudiziario  che  a  quello   conservativo,   e'   dettata
 evidentemente  per  favorire  e  tutelare  il  finanziamento  a lungo
 termine dello Stato.
    Il divieto di richiedere la misura cautelare in esame, nel caso di
 specie, sembra incidere, sul principio di uguaglianza  dei  cittadini
 di  fronte alla legge (art. 3 della Costituzione) e soprattutto sulla
 possibilita' di agire in giudizio (art. 24 della Costituzione), senza
 che  possano  essere   menomate   le   esigenze   pubblicistiche   di
 costituzione e di tutela dell'afflusso di risparmio presso lo Stato.
    Infatti,  nel caso di specie, il sequestro non e' stato chiesto da
 terzi nei confronti dei cointestatari, ma da  uno  degli  intestatari
 con pari facolta' di riscossione nei confronti dell'altro.
    Proprio  perche'  entrambi  gli  intestatari  hanno  la piu' ampia
 facolta' di riscossione dei buoni in ogni momento, sembra illogica  e
 irragionevole la negazione della (minore) possibilita' di chiedere il
 sequestro  giudiziario  a  tutela delle proprie ragioni da far valere
 nel successivo giudizio contro l'altro intestatario.
    Poiche' la problematica in esame  appare  rilevante  nel  presente
 procedimento,  questo  pretore  ritiene  di  sollevare  d'ufficio  la
 relativa questione.